STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“A.GI.LA.
- Attivi Giovani Laureati”
ART.1 - DENOMINAZIONE
- SEDE
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana
è costituita l'Associazione Culturale denominata “ A.GI.LA. - Attivi Giovani
Laureati ” Associazione senza scopo di lucro, che riunisce tutti i laureati
che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente
Statuto. L'Associazione ha sede legale a Montalto Marche (AP), in Corso Vittorio Emanuele n°52/B.
Con Delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad
altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione Nazionali e simili.
Essa potrà esercitare la propria attività non lucrativa di utilità sociale su
tutto il territorio Regionale, Nazionale ed Estero.
ART. 2 - SCOPO
- OGGETTO
L'Associazione Culturale “ A.GI.LA. - Attivi
Giovani Laureati ” è un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività è espressione di condivisione, coesione,
cooperazione, solidarietà, rispetto e altruismo. Essa non ha scopo di lucro e
persegue finalità di condivisone e promozione della cultura e delle
problematiche giovanili. L’Associazione, con le sue attività culturali
ispirate dall’altruismo, dalla collaborazione e soprattutto dal buon senso, si
propone di aiutare tutti i giovani che sono alla ricerca di aiuto per problemi
personali, sociali, economici, lavorativi e di coloro che stanno cercando una
dimensione interiore di pace e di equilibrio con particolare attenzione verso
le persone sofferenti e bisognose di aiuto.
Su deliberazione dell’assemblea, l’Associazione potrà affiliarsi
ad altre associazioni locali o nazionali.
Per il raggiungimento delle finalità definite al
precedente articolo l'Associazione Culturale “ A.GI.LA. - Attivi Giovani
Laureati ” potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
comma 1 –
promuovere iniziative atte a migliorare le condizioni sociali, lavorative e di
integrazione dei giovani laureati;
comma 2 – ricerca
e condivisione di nuovi modelli di vita basati su una logica di
eco-sostenibilità e rispetto per l’ambiente nonché studio e conservazione dei precedenti
modelli di vita;
comma 3 – promuovere
attività sociali ed educative per persone di qualsiasi fascia d’età;
comma 4 - promuovere,
valorizzare e diffondere in Italia e all’Estero le conoscenze acquisite dai
giovani con l’ottenimento della laurea e delle esperienze lavorative;
comma 5 - raccogliere
e mettere a disposizione dei soci e di studiosi materiale, ricerche e tesi
effettuate nel corso degli studi e post laurea;
comma 6 - promuovere
ovunque seminari, viaggi, incontri, conferenze, mostre e quant’altro deliberato
dal Consiglio Direttivo per diffondere la conoscenza della cultura giovanile;
comma 7 - realizzare
scambi culturali con altri stati, altre associazioni, confessioni religiose, enti
pubblici o privati e singoli individui, favorendo lo scambio di idee e di
esperienze fra i soci dell’Associazione “A.GI.LA. - Attivi Giovani
Laureati ” e studiosi, artisti, medici, personalità religiose, politiche,
italiane o straniere, per approfondire tematiche culturali;
comma 8 - diffondere
e realizzare articoli, documenti (cartacei o multimediali), opuscoli, libri,
videotapes, produrre programmi radiografici e televisivi per la diffusione
della cultura giovanile;
comma 9 - rendere
possibile la partecipazione dei soci a tutte le attività dell’Associazione;
comma 10 -
gestire e promuovere ricerche, corsi di istruzione tecnico-professionale, di
qualificazione, perfezionamento e coordinamento anche in collaborazione con gli
Enti Locali, Regionali, Statali, pubblici e privati per:
- facilitare e monitorare l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro;
- favorire l’avvio di nuove attività professionali;
- studiare e comprendere le necessità delle aziende
presenti sul territorio, al fine di migliorare e ottimizzare l’ingresso dei
giovani in azienda.
ART. 2Bis - ULTERIORI
ATTIVITÁ
L’Associazione Culturale “A.GI.LA. - Attivi Giovani
Laureati” previa specifiche deliberazioni, potrà:
comma 1 allestire
e gestire temporaneamente immobili ed impianti, propri o di terzi, e strutture
di vario genere, (punti di ristoro e/o attività similari) anche in occasione di
manifestazioni ricreative e culturali; effettuare raccolte pubbliche
occasionali di fondi, esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di
lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle
vigenti normative in materia;
comma 2 - L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle
statutarie in quanto integrative delle stesse;
comma 3 - Le
modalità per il raggiungimento degli scopi sono stabilite dal Consiglio
Direttivo che, a tal fine, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali ritenute necessarie o utili al raggiungimento dello
scopo sociale.
ART. 3 - SOCI
L’iscrizione è aperta a chiunque condivide gli scopi
dell’Associazione e manifesta l’intenzione all’adesione mediante la
sottoscrizione del modulo associativo e il pagamento della quota sociale.
comma 1 – Tipologie di Soci
Le tipologie di socio previste dall’Associazione sono
le seguenti: Socio Fondatore, Socio Ordinario, Socio Simpatico, Socio
Simpatizzante, Socio Sostenitore, Socio Onorario.
comma 1.bis – Socio Fondatore
Per Socio Fondatore si intende chi ha sottoscritto
l’atto di costituzione e sottoscrive il presente statuto.
comma 1.ter – Socio Ordinario
Per Socio Ordinario si intende una persona che abbia
conseguito una laurea legalmente riconosciuta dallo Stato in cui ha sede l’Associazione
o sia in procinto di conseguirla, età inferiore ai 35 anni e non aver riportato
condanne penali o avere dei procedimenti giudiziari in corso. La qualifica di
Socio Ordinario dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica
delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
- alla ricezione del resoconto delle attività svolte
dall’Associazione durante l’anno.
comma 1.quater – Socio Simpatico
Per Socio Simpatico si intende una persona che abbia
fatto parte dell’Associazione in qualità di Socio Ordinario e che abbia
compiuto il trentacinquesimo (o trentaseiesimo in caso di proroga) anno di età
. La qualifica di Socio Simpatico dà diritto:
- a partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
- alla ricezione del resoconto delle attività svolte
dall’Associazione durante l’anno.
comma 1.quinquies – Socio Simpatizzante
Per Socio Simpatizzante si intende qualsiasi persona
che condivide le finalità dell’Associazione.
Il Socio Simpatizzante ha la facoltà di partecipare
alle assemblee senza diritto di voto.
comma 1.sexies – Socio Sostenitore
Per Socio Sostenitore si intende persona fisica,
giuridica o Ente che voglia sostenere economicamente l’Associazione.
La qualifica di Socio Sostenitore dà diritto:
- a partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
- alla ricezione del resoconto delle attività svolte
dall’Associazione durante l’anno.
comma 1.septies – Socio Onorario
Lo status di Socio Onorario è un riconoscimento che l’Associazione
attribuisce ad una persona di qualsiasi età che si sia distinta per particolari
attività a valenza sociale e culturale. Il Socio Onorario ha la facoltà di
partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
comma 2 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto ad essere informati e
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a versare il contributo annuale entro i termini
stabiliti;
- a evitare che si svolgano attività contrarie
agli-interessi dell'Associazione;
- a non arrecare danni gravi, anche morali,
all'Associazione.
comma 3 – Modalità d’iscrizione
Chi vuole diventare socio dell’Associazione, deve
compilare e sottoscrivere il modulo associativo predisposto dal consiglio
direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento
del circolo, indicando uno dei modi d’associazione previsti nel modulo e
consegnando all’incaricato del reclutamento la corrispondente quota.
La domanda di iscrizione all’Associazione è rivolta al
Consiglio Direttivo, la stessa comprende la dichiarazione di condividere le
finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservare lo
Statuto, i regolamenti e le delibere prese dall’assemblea degli aderenti e del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla
domanda di ammissione entro 60 giorni dal ricevimento. In assenza di un
provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine predetto si intende che
essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non
è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
comma 4 – Quote partecipative
Gli associati sono tenuti a corrispondere le quote annuali
di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. E’
espressamente vietata la partecipazione a termine degli associati.
comma 5 – Modalità di recesso
Chiunque abbia aderito all’Associazione può in
qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei
partecipanti all’Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del
secondo mese successivo a quello di inoltro della domanda di recesso.
comma 6 – Modalità di esclusione
Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione di
chiunque abbia aderito all’Associazione in presenza di gravi motivi o perché
non ha osservato il presente statuto. L’esclusione ha effetto dal trentesimo
giorno successivo alla notificazione del provvedimento di espulsione, il quale
deve contenere le motivazioni per le quali l’espulsione è stata deliberata.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza
ed esclusione debbono essere comunicate a tutti i soci. Il socio che non
condivida le ragioni della propria espulsione può ricorrere al Collegio
Arbitrale di cui all’art.14 del presente statuto.
comma 7 – Cariche speciali
Il Consiglio Direttivo può sottoporre all’assemblea dei
soci l’assegnazione di cariche speciali quale quella di Socio Onorario a
persone che si siano distinte per la loro attività di promozione dei valori e
delle finalità condivisi dall’Associazione stessa. Le cariche speciali verranno
attribuite solo se approvate dai soci con votazione a maggioranza assoluta dei
soci.
ART. 4 - PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE ED ENTRATE
Il patrimonio sociale è costituito da:
- attrezzatura per l'esercizio dell'attività e dai
conferimenti effettuati sia in denaro che in natura dagli associati.
Le entrate sono costituite da:
- introiti delle quote associative fissate annualmente
dal Consiglio Direttivo;
- eventuali oblazioni, contributi o liberalità che
pervenissero all'Associazione da enti pubblici o privati e persone fisiche finalizzati
al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli
scopi sociali - eventuali avanzi di gestione;
- introiti derivanti da sponsorizzazioni e/o pubblicità.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di
reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste. Il consiglio
può prevedere il rimborso delle predeterminate spese per l’espletamento di un
determinato compito da parte dei soci, previa presentazione delle relative
ricevute.
ART. 5 - ESERCIZIO
SOCIALE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno alla chiusura dell'esercizio
sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, assieme alla
relazione sulle attività svolte da presentare all'Assemblea degli associati. Il
bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 Dicembre.
ART. 6 - ORGANI
DELL’ASSCOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e
dell’Associazione.
ART.7 - ASSEMBLEE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso
da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della
adunanza per l’assemblea straordinaria ed almeno sette giorni per quella
ordinaria. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella
sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo dell’anno
successivo entro il 15 Gennaio. Il consiglio direttivo uscente può non
presentare il bilancio preventivo per l’anno successivo a quello di scadenza
del proprio mandato e il consiglio direttivo entrante ha a disposizione 30
giorni a partire dalla data di elezione per la presentazione del bilancio
preventivo.
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla
gestione dell'Associazione;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- Può eleggere un Presidente onorario;
- L’assemblea è convocata dal Presidente e in caso di suo
impedimento dal Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno,
oppure, ne sia stata fatta richiesta da almeno i 2/3 dei soci aderenti o da
almeno 3 consiglieri.
L’Assemblea Straordinaria:
- L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione con la nomina di liquidatori, è convocata dal
Presidente su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo
dei soci aderenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci in prima
convocazione e dei presenti in seconda convocazione.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione,
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle
Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti
all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione come
descritto nell’articolo 16 dello statuto. Per la modifica dell’atto costitutivo
e dello statuto occorre una maggioranza qualificata, cioè la presenza dei tre
quarti dei soci e maggioranza assoluta dei presenti.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona
designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal
Presidente dell'assemblea.
ART. 8 - CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero
dispari non inferiore a cinque membri eletti fra tutti i soci ordinari che siano iscritti all'Associazione
da almeno 1 anno e siano in regola con il pagamento delle quote associative
annuali.
Comma 1- Modalità di elezione
L’organizzazione delle elezioni per rinnovare il
Consiglio Direttivo spetta al Consiglio Direttivo uscente. L’elezione del consiglio direttivo si compone di due
fasi. Nella prima fase qualsiasi socio ordinario può presentare la propria
candidatura per rivestire qualsiasi carica, tenendo presente il proprio
percorso formativo e/o professionale. Per ogni carica i relativi candidati
possono motivare la propria candidatura.
Nella seconda fase, hanno luogo le
elezioni attraverso le quali l’assemblea vota per ogni carica a partire dal Presidente.
La votazione è segreta. Le modalità della
stessa sono decise dal consiglio direttivo.
Comma 2 – Durata delle cariche
I membri del Consiglio Direttivo restano in
carica 2 anni. Nel caso di scioglimento anticipato dello stesso il nuovo
consiglio entrante protrarrà la carica fino al 31/12 del secondo anno
successivo a quello dell’elezione.
Comma 3 - Le riunioni
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.
Delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del
Presidente vale il doppio. La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente
o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Comma 4 – Sostituzione dei Consiglieri
Se nel corso dell’anno vengono a mancare uno o più
Consiglieri, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli con una delibera
del Consiglio Direttivo. I consiglieri così nominati restano in carica fino
alla prossima assemblea, la quale assemblea, provvederà a riconfermarli o a
sostituirli. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti
in carica devono, senza indugio convocare l’assemblea dei soci perché
provvedano alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati
dall’Assemblea in sostituzione dei mancanti scadono insieme con quelli in
carica all’atto della loro nomina.
Comma 5 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci
preventivi;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e
l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e
delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'Associazione;
- deliberare eventuali rimborsi spese per gli incarichi
svolti dai soci a nome e per conto dell’Associazione.
ART. 9 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di
ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere
di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente
convocare entro 30 giorni l’Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro
verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro Soci), deve essere
assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o
Rendiconti economico-finanziari annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede
sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
ART. 10 - SEGRETARIO
Il segretario collabora con il Presidente alla stesura
dei programmi e al disbrigo delle pratiche correnti.
Il segretario compila il verbale delle riunioni
dell’assemblea del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci aderenti all’Associazione
da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo.
La carica di segretario è cumulabile con quella di Vice-Presidente.
ART. 11 - TESORIERE
Il tesoriere è responsabile della gestione
amministrativa dell’Associazione e:
- controlla e gestisce il patrimonio dell’Associazione;
- controlla la tenuta dei libri contabili, in conformità
alle disposizioni di legge vigenti;
- redige, annualmente, una bozza di bilancio completa di
situazione patrimoniale e rendiconto economico-finanziario e la sottopone, per
l’approvazione, al consiglio direttivo.
La carica di tesoriere non è cumulabile con quella di Vice-Presidente
e/o di segretario.
ART. 12 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione
tiene i libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei
soci aderenti all’Associazione e del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei conti qualora venga istituito.
ART. 13 - AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale () che per legge, statuto
o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia fra i soci dovrà essere deferita, per
la sua definizione, ad un Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale sarà
composto da un rappresentante per parte e da un terzo nominato dal Consiglio
Direttivo che fungerà da Presidente.
ART. 15 - TRASMISSIBILITÁ
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non sono rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte.
ART. 16 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla
maggioranza dei tre quarti degli associati, riuniti in apposita assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per cause previste
nello statuto, per realizzazione dello scopo o per impossibilità di conseguirlo,
l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
ART. 17 - STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione per facilitare la diffusione delle
attività potrà aprire una o più sezioni in ogni città dello Stato, denominate
“Sezione Cittadina”. In ogni sezione verrà istituito un comitato direttivo che
farà riferimento alla Sezione Regionale e quest’ultime a quella Nazionale.
ART. 18 - NORMA FINALE
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente
statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile ex articoli
36-38 e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di
promozione sociale.